La Legge 23 aprile 2009 n. 38, con l’inserimento dell’art. 612-bis nel Codice Penale, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Questo significa che una persona è considerata vittima dello stalking e, dunque, soggetta a tutela anche se gli atti persecutori si concretizzano in pedinamenti, e-mail, telefonate, sms, appostamenti, e non necessariamente in atti criminosi (percosse, minacce in luogo pubblico, molestie, violenza privata, ecc.).
La legge stabilisce inoltre che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”.
Tutto ciò prevede, nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.
Con l’introduzione di questa normativa infatti, gli operatori di polizia hanno acquisito uno strumento efficace per incidere sul fenomeno dello stalking, in particolare per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera della paura.
Con il D.L. 93/2013 l’Ammonimento è previsto anche per i casi di Violenza Domestica, in cui sono presenti i “reati sentinella”, come percosse o lesioni. In tal caso non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante, inoltre l’ammonito deve essere informato dal Questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio.
Con la consegna di tale istanza – che deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza – presso qualsiasi ufficio di polizia, il Questore assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito.
Importante: L’ammonimento è uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e inoltre si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.